Statuto

Statuto

Lo statuto della nostra associazione

Art 1 – Costituzione
Art 2 – Sede
Art 3 – Carattere dell’associazione
Art 4 – Scopi dell’associazione
Art 5 – Soci
Art 6 – Adesione all’associazione
Art 7 – Organi
Art 8 – Assemblea
Art 9 – Consiglio Direttivo
Art 10 – Presidente
Art 11 – Durata delle cariche
Art 12 – Risorse economiche
Art 13 – Bilanci
Art 14 – Scioglimento
Art 15 – Norma di rinvio

Art. 1 COSTITUZIONE
È costituita l’associazione di volontariato denominata “Ingegneria Senza Frontiere – Ferrara”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve denominabile anche come “ISF-Fe-ONLUS”.

Art. 2 SEDE
L’associazione ha sede legale in Ferrara, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara, via Saragat 1 – Ferrara, ma può costituire sedi secondarie.

Art. 3 CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione ha carattere esclusivamente volontario e non ha fini di lucro; è apartitica, apolitica e aconfessionale; garantisce la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dai soci volontari.
L’attività dei membri dell’associazione è spontanea e assolutamente non retribuita, né indirettamente, né tramite i diretti beneficiari; ai soci possono essere rimborsate dall’associazione, nei limiti stabiliti dall’Assemblea, solo le spese documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.
In caso di necessità l’associazione si riserva il diritto di dotarsi di strutture e strumenti adeguati a far fronte alle problematiche sorte, in conformità alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 4 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione si attiene al rispetto della Carta Dei Principi di Ingegneria Senza Frontiere; ha obiettivi dichiaratamente umanitaristici e di solidarietà, nell’ambito della cooperazione allo sviluppo delle comunità socialmente e tecnologicamente più svantaggiate.
Per il conseguimento dei propri fini sociali, l’Associazione si propone, in particolare, di:
– contribuire a realizzare programmi nel Sud del Mondo che abbiano per oggetto: la progettazione, fornitura e costruzione di impianti e di infrastrutture, la fornitura di attrezzature e servizi, con l’obiettivo di fornire un contributo materiale e pratico allo sviluppo di un gruppo o comunità;
– contribuire a realizzare programmi per la formazione scolastica e professionale in loco e in Italia, di cittadini dei Paesi del Sud del Mondo per promuovere processi di sviluppo endogeno;
– contribuire a realizzare programmi di informazione ed educazione allo sviluppo volti a promuovere l’acquisizione di una coscienza critica, la comprensione delle problematiche e l’adozione di comportamenti responsabili in ogni ambito della vita quotidiana;
– promuovere interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica, anche in ambito didattico, ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate negli interventi nel Sud del Mondo.

Art. 5 SOCI
Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividano le finalità.
L’adesione all’associazione avviene in due forme: come Socio Sostenitore o come Socio Attivo.
Il Socio Sostenitore contribuisce economicamente all’attività dell’associazione con la corresponsione di eventuali contributi;
Il Socio Attivo contribuisce all’attività dell’associazione partecipando, nel rispetto delle proprie possibilità, attivamente e con continuità alle attività dell’associazione. Il Socio attivo è tenuto ad avere nozioni di cooperazione allo sviluppo e a conoscere la struttura interna dell’associazione partecipando ad attività di formazione nella misura stabilita dal regolamento.
Tutti i Soci hanno diritto:
a partecipare alle assemblee e a votare le relative delibere;
ad esercitare l’elettorato attivo e passivo;
a recedere dall’associazione;
di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto;
di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Tutti i Soci hanno il dovere:
di rispettare le norme del presente Statuto e ogni delibera degli Organi dell’associazione;
di pagare annualmente la quota associativa entro il termine stabilito;
di svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
di tenere un comportamento verso gli altri soci e verso l’esterno dell’organizzazione animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza e buona fede.

Art. 6 ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Chiunque intenda divenire Socio deve rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e di essere disposto a cooperare al conseguimento degli scopi dell’associazione e a rispettare le norme del presente Statuto e ogni altra delibera degli Organi dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo deve provvederea dare risposta alle domande di ammissione entro 90 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento entro il termine suddetto, la richiesta si intende accolta. In caso di motivato diniego, il soggetto interessato potrà proporre appello all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo all’atto dell’accettazione della domanda non potrà fare discriminazioni di carattere politico, religioso, etnico o altro, così come stabilito dall’articolo 3 del presente Statuto.
I nuovi soci sono tenuti al versamento della quota associativa, in vigore al momento della domanda, entro 30 giorni dall’accettazione della domanda.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato ed è fatto salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
I Soci possono in qualsiasi momento recedere dall’associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.
Tutti i Soci cessano di appartenere all’associazione:
per dimissioni volontarie (recesso);
per non aver effettuato il versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
per decesso;
per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi quali i comportamenti e le attività in contrasto con le finalità ed i principi dell’associazione. L’Associato escluso, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, potrà proporre appello all’Assemblea, mediante lettera inviata al Presidente dell’associazione.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Art. 7 ORGANI
Sono organi dell’associazione:
l’Assemblea;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.
Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 8 ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l’Organo sovrano dell’associazione.
L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo e la presentazione del bilancio preventivo ed è convocata dal Presidente. L’Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei Soci o da almeno 2/5 dei Consiglieri.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata, con avviso diretto ad ogni socio, per iscritto, o con altri mezzi idonei a portarne a conoscenza la totalità dei soci, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, oltre all’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.
Ogni membro dell’Assemblea ha facoltà di proporre al Presidente argomenti che devono essere iscritti all’ordine del giorno della prima seduta successiva.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualora siano presenti almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti. Le deliberazioni sono prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, dal socio più anziano in età.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
– eleggere gli organi sociali;
– deliberare gli indirizzi programmatici dell’associazione;
– approvare il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo annuale;
– deliberare su ogni altra questione sottopostale dal Consiglio Direttivo;
– deliberare sulle istanze dei soggetti non ammessi o esclusi dall’associazione;
– deliberare sulle richieste di modifica del presente Statuto;
– deliberare sull’eventuale scioglimento dell’Associazione;
– ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e urgenza.
Ogni Socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può essere delegato a rappresentare un solo associato.
Per le modifiche statutarie occorrono la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione, e l’eventuale devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli Organi o da almeno 1/10 dei Soci.
Le votazioni hanno luogo con voto palese (per alzata di mano) tranne che in caso di elezioni dei membri degli organi dell’associazione.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto dai Consiglieri eletti dall’Assemblea. In ogni caso il numero deve essere dispari, non inferiore a 5.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi.
Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata, con avviso diretto ad ogni consigliere, per iscritto, o con altri mezzi idonei a portarne a conoscenza la totalità dei consiglieri, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, oltre all’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.
In caso di urgenza e necessità il Consiglio Direttivo viene convocato anche in assenza delle formalità di convocazione stabilite.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, inoltre, ogni qual volta lo richieda, dietro motivazione, almeno 1/3 dei Consiglieri; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 5 giorni dalla convocazione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno i 2/3 dei membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza delle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’associazione di volontariato ed inoltre ha i seguenti compiti:
– nominare il Vice Presidente (fra i suoi componenti), il Segretario ed il Tesoriere;
– elaborare gli indirizzi programmatici dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– compiere gli atti di gestione in relazione agli indirizzi programmatici approvati dall’Assemblea;
– stabilire l’ammontare della quota associativa;
– redigere i regolamenti interni nel rispetto dei principi dello Statuto;
– sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo annuale;
– accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci in base alle finalità e ai regolamenti interni statutari;
– deliberare sull’eventuale esclusione degli associati;
– ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
– deliberare e determinare i principi che regolano i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte all’associazione tramite un regolamento interno, in base alla normativa vigente;
– autorizzare le spese di cui i soci possono chiedere il rimborso;
– deliberare su ogni altra questione non appartenente alla competenza dell’Assemblea.
Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto non esercitabile mediante delega.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 10 PRESIDENTE
Il Presidente è eletto e nominato direttamente dall’Assemblea tra i consiglieri e rappresenta legalmente l’associazione nei rapporti con gli Associati, nei confronti di terzi ed in giudizio; la funzione di rappresentanza legale dell’Ente, di fronte a terzi e in giudizio, potrà essere svolta, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Vice Presidente.
In caso di decesso o di rimozione del Presidente ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente o un altro membro del Consiglio Direttivo. Nella prima seduta utile l’Assemblea provvederà all’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, tenendo conto dell’articolo 9 per quanto riguarda il Consiglio Direttivo e dell’articolo 8 per l’Assemblea.
Il Presidente fissa l’ordine del giorno e determina il giorno dell’adunanza.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
Il Presidente, con firma congiunta con il tesoriere, autorizza prelievi dal conto corrente bancario e/o postale per l’esercizio delle operazioni di spesa autorizzate dal Consiglio per importi superiori a una quota fissata dal Consiglio stesso.
Il Presidente provvede all’osservanza dei regolamenti.

Art. 11 DURATA DELLE CARICHE
Tutte le cariche sociali hanno la durata di un anno e sono rieleggibili.
I Consiglieri dimissionari saranno sostituiti, su chiamata del Consiglio Direttivo, con i primi dei non eletti dell’ultima elezione, che durano in carica per il resto del tempo previsto. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, esso si intenderà decaduto e dovrà essere rieletto.

Art. 12 RISORSE ECONOMICHE
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
quote sociali e contributi degli aderenti;
contributi di privati o di enti pubblici;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
L’associazione, per il miglior raggiungimento delle finalità, potrà possedere, gestire e disporre a vario titolo (affitto, locazione, comodato, vendita, donazione, successione ed ogni altro titolo legislativo riferito alla normativa nazionale e internazionale, ritenendosi l’elenco puramente esemplificativo e non esaustivo) di beni mobili, immobili e attrezzature.
Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota associativa. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio. L’adesione all’associazione non comporta obblighi di ulteriori esborsi oltre al versamento della quota associativa annua; è comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a tale quota.

Art. 13 BILANCI
Il bilancio dell’associazione è annuale, e coincide con l’anno solare.
Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il bilancio viene elaborato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’Assemblea per l’approvazione.

Art. 14 SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento i beni saranno devoluti ad altra associazione di volontariato operante in settore analogo.

Art. 15 NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alle norme del codice civile.

una idea di ingegneria sostenibile capace di creare uno spazio di progetto comune tra “Nord” e “Sud" del mondo